Detrazioni fiscali 2016
Legge di Stabilità 2016. Prorogati fino al 31.12.2016 le detrazioni fiscali 50% – 65% e il bonus mobili.
Acquisto di mobili (nuova detrazione per “giovani coppie”).
Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (Suppl. ordinario n. 70) la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
Sintetizziamo di seguito alcune delle misure contenute nel provvedimento, entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, di maggiore interesse per le aziende associate.
Recupero edilizio
Tra le novità si segnala la possibilità di detrarre il 50% dell’IVA pagata dal 1°gennaio 2016 per l’acquisto dall’impresa costruttrice fatto entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B.
Bonus mobili (interventi di recupero edilizio): confermata fino al 31.12.2016 la detrazione 50% relativa all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Invariate le modalità di fruizione, con importo massimo di spesa pari a € 10.000.
Acquisto di mobili (nuova detrazione per “giovani coppie”): la legge di stabilità introduce solo per il 2016 una nuova detrazione IRPEF del 50% per le “giovani coppie” (nucleo familiare costituto da coniugi o da conviventi more uxorio – cioè di fatto secondo il costume matrimoniale – che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); nel caso di acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dell’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili (esclusi gli elettrodomestici) ad arredo della medesima unità abitativa. La norma non indica però la data entro la quale la giovane coppia deve effettuare l’acquisto dell’unità immobiliare, ma si ritiene che il rogito debba avvenire prima del pagamento dell’acquisto dei mobili (anche prima del 2016). Inoltre non è stato indicato un termine entro il quale “adibire” l’unità immobiliare ad abitazione principale. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Detrazione fiscale 65% (riqualificazione energetica): anche questa detrazione sarà applicabile fino al 31 dicembre 2016 e spetterà, come per l’anno precedente, anche per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Rimangono invariati il limite di spesa e la detrazione massima previsti per ciascun intervento.
È stata inoltre prorogata al 31.12.2016 anche la detrazione fiscale 65% (limite massimo di spesa pari a € 96.000 euro) per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni principali e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Tra le novità segnaliamo che l’ecobonus è stato esteso anche agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi per le case popolari e ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e che è stata introdotta la possibilità per i condomini incapienti di cedere il loro bonus all’impresa che ha eseguito i lavori di risparmio energetico sulle parti comuni, in modo da abbassare la loro quota parte e non perdere il beneficio fiscale.
NORMATIVE EDILIZIA
Il frazionamento/accorpamento è ristrutturazione. Il decreto legge 133/2014 “Sblocca cantieri”, che ha ampliato la categoria edilizia della “manutenzione straordinaria” non deve essere applicato agli interventi di frazionamento/accorpamento realizzati prima del 12 novembre 2014.
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, che con la sentenza n.4381 del 21 settembre 2015 indirettamente risolve anche un’annosa questione ai fini IVA, legata alla cessione di immobili oggetto di frazionamento o accorpamento. Dal 12 novembre 2014, infatti, ci si interrogava se nelle cessioni di immobili oggetto di frazionamento o accorpamento realizzate prima di questa data, il soggetto passivo dovesse fatturare comunque con aliquota ordinaria del 22 per cento prevista per unità immobiliari oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, oppure la cessione dovesse avvenire con aliquota ridotta del 10 per cento, in quanto i frazionamenti e accorpamenti fino al 12 novembre 2014 erano considerati interventi di ristrutturazione edilizia. Mentre dal 12 novembre 2014, non era più chiaro se fossero «ristrutturazione edilizia» o «manutenzione straordinaria». La decisione del Consiglio di Stato ha chiarito che “integrano gli estremi della ristrutturazione edilizia gli accorpamenti e i frazionamenti delle unità immobiliari e gli interventi che alterino l’originaria consistenza fisica dell’immobile con l’inserimento di nuovi impianti e la modifica di distribuzione di volumi”. Questo significa che l’impresa che cede le unità immobiliari accorpate o frazionate ha lo status di impresa ristrutturatrice e quindi, se l’operazione di cessione è soggetta ad IVA, si applicherà sempre l’aliquota del 10 per cento, o del 4 per cento nel caso in cui l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto di possedere i requisiti prima casa. Per quanto riguarda le cessioni di beni finiti, ricordiamo che si applicherà l’aliquota IVA agevolata al 10% in presenza di interventi di “ristrutturazione edilizia” e l’aliquota IVA ordinaria al 22% se si è nell’ambito di una “manutenzione straordinaria”.
FISCO
Reverse charge nel settore edile. Circolare Ag. Entrate del 22.12.2015 n. 37/E.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare, fornisce ulteriori chiarimenti circa l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge. In premessa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il meccanismo del reverse charge, adottato dagli Stati membri in deroga alla procedura normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’Erario. Tale rischio di frode non sussiste nel caso in cui l’operazione, rientrando nel regime di non imponibilità IVA, non preveda l’addebito dell’imposta al cessionario/committente. Alla luce della ratio di tale meccanismo, ne deriva che il presupposto applicativo dell’inversione contabile è l’imponibilità dell’operazione. Tale sistema non si applica, dunque, alla luce delle precisazioni della circolare 37/E, nell’ipotesi in cui l’operazione sia non imponibile agli effetti dell’Iva, in quanto viene meno il rischio di evasione.
Contratto unico di appalto
Nell’ipotesi di un contratto unico di appalto (comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge) avente a oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari (precedentemente rientranti nella “ristrutturazione edilizia” e ora derubricati a “manutenzione straordinaria”), in una logica di semplificazione, si applica l’IVA secondo le regole ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. Analogamente, considerata la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente a oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, si applicano le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge, previsto per la sola attività di demolizione.
Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi
Per stabilire quando un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera”, in quanto tale esclusa dall’ambito applicativo del reverse charge, e quando invece come “prestazione di servizi”, soggetta al meccanismo del reverse charge, occorre fare riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti: in linea di principio, se il contratto ha come scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera è esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera; viceversa, se scopo del negozio è giungere a un risultato diverso e nuovo rispetto all’insieme dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, la prestazione di servizi è da considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale.
Parcheggi interrati e parcheggi collocati su lastrico solare dell’edificio
Le prestazioni di servizi aventi a oggetto i parcheggi sono escluse dal reverse charge, a meno che questi non costituiscano parte integrante dell’edificio (ad esempio, parcheggi interrati nell’edificio o collocati sul lastrico solare dello stesso).
Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio
In caso di prestazioni di servizi riguardanti impianti posizionati, per necessità funzionali o logistiche, in parte esternamente e in parte internamente all’edificio, per semplificare ed evitare incertezze interpretative, va valorizzata l’unicità dell’impianto posto al servizio dell’edificio, con conseguente applicazione del reverse charge. È il caso, ad esempio, degli impianti: di videosorveglianza perimetrale, dotato di centralina interna e telecamere esterne; citofonico; di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split interni; idraulico, con tubazioni esterne.
Attività di manutenzione e riparazione di impianti
Le prestazioni di manutenzione e riparazione, anche se non esplicitamente indicate dai codici Ateco della divisione 43 (“Lavori di costruzione specializzati”), vanno assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile.
Impianti fotovoltaici, manutenzione degli impianti antincendio e sostituzione di parti di impianti
L’attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici “integrati” o “semiintegrati” agli edifici (ad esempio, se posizionati sul tetto dell’edificio) va assoggettata a reverse charge, così come l’installazione di impianti fotovoltaici “a terra” (realizzati, cioè, su aree di pertinenza di fabbricati), sempre che, benché posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso. Al contrario non si applica l’inversione contabile per l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare o “a terra”, se accatastate autonomamente (in categoria D/1 o D/10). L’attività di installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile. Stessa soluzione per l’installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio (compresi estintori, manichette e maschere), ma solo se i materiali mobili oggetto di manutenzione fanno parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione si inserisce nel quadro della manutenzione dell’intero impianto. Alla riparazione o all’ammodernamento di impianti, anche con sostituzione di parti obsolete o danneggiate (ma non la mera fornitura di beni), si applica il meccanismo dell’inversione contabile, a condizione che i servizi resi siano relativi a edifici, ovvero quando la volontà contrattuale è diretta al conseguimento di una prestazione complessa per il mantenimento in funzione dell’impianto installato, perché prevale la causa del fare sul dare. A maggior ragione, nel caso in cui gli interventi sono tali da configurare un “nuovo impianto”, trattandosi, in concreto, di servizi di installazione. Nel caso di installazione di impianti, strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio, non si applica il meccanismo dell’inversione contabile, in quanto riconducibile al codice Ateco 33.20.09 non ricompreso tra quelli espressamente richiamati dalla circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 (da 43.21.01 a 43.29.09), che si riferiscono, invece, a impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono a esso serventi.
Prestazioni rese da soggetti terzi
Relativamente al commercio di beni, nel cui prezzo è compreso il servizio di installazione e allestimento, la circolare chiarisce che a tali servizi, anche se resi da terzi, su incarico del fornitore o in via autonoma interessati, deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile.
Beni significativi
La disposizione agevolativa in materia di aliquota IVA, prevista per i beni significativi, riguarda esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e non trova, quindi, applicazione nelle ipotesi di cui alla lettera a-ter), sesto comma, dell’articolo 17 del Dpr 633/1972, che riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d’imposta e prevede l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento”, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) se relative a edifici.
Clausola di salvaguardia
Infine, dal momento che l’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), del Dpr 633/1972, produce effetti già per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, la circolare 37/E, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente, prevede anche una clausola di salvaguardia. Pertanto, considerata la complessità delle questioni e i profili di incertezza, sono fatti salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del documento di prassi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, ma solo per le specifiche tematiche affrontate purché non rientrino nell’ambito di una frode fiscale. Rimandiamo le aziende interessate alla suddetta circolare, disponibile all’interno del portale associativo.
PREVIDENZA
Riduzione premi INAIL 2016. Pubblicazione decreto ministeriale.
Fissata nella misura del 16,61%, per il 2016, la riduzione percentuale da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi dovuti all’INAIL oggetto di riduzione.
Con il decreto ministeriale 30.09.2015 (Gazzetta Ufficiale n.286 del 6.12.2015) è stata fissata nella misura del 16,61%, per il 2016, la riduzione percentuale da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi dovuti all’INAIL oggetto di riduzione. Con tale provvedimento è stata approvata la determina del Presidente dell’Istituto. Com’è noto la legge di stabilità 2014 ha disposto, in attesa della riforma delle tariffe, la riduzione dei premi INAIL nella misura complessiva di un miliardo di euro per il 2014, di 1,1 miliardi di euro per il 2015 e di 1,2 miliardi di euro a decorrere dal 2016. La predetta misura percentuale è stata pari al 14,17% per il 2014 ed al 15,38% per il 2015.
INAIL. Nuovo bando ISI 2015.
Pubblicato il nuovo bando ISI per il finanziamento di iniziative per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’INAIL ha pubblicato il nuovo bando ISI 2015 per il finanziamento di iniziative per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I progetti oggetto dell’agevolazione sono:
1) investimento;
2) adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3) bonifica di materiali contenenti amianto. Questa tipologia rappresenta la novità del presente bando e ad esso è attribuito il 30% dello stanziamento.
L’entità complessiva del finanziamento è pari a 279.269.986 euro, di cui 193.388.990 euro destinati ai progetti di Investimento e ai progetti relativi alla responsabilità sociale delle imprese; mentre 82.880.996 euro sono destinati ai progetti relativi alla bonifica dell’amianto. L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo è compreso fra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Il predetto limite minimo non è previsto per le imprese fino a 50 lavoratori che chiedono il finanziamento per i modelli di organizzazione e di gestione. Per i progetti che comportano un contributo superiore a 30.000 euro è possibile chiedere un’anticipazione pari al 50% dell’importo del contributo stesso, previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell’INAIL. Sono escluse le imprese ammesse al contributo INAIL relativamente ai precedenti Avvisi pubblici 2012, 2013 e 2014 ed al bando FIPIT 2014 (Finanziamento alle imprese per progetti di innovazione tecnologica dei settori agricoltura, edilizia e lapidei). Gli Avvisi regionali sono pubblicati nel sito INAIL. Per la fase di compilazione e di invio delle domande, è confermata la procedura già utilizzata nel precedente bando.
Prima fase: inserimento online del progetto
Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito INAIL le imprese registrate hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di:
– effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
– verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
– salvare la domanda inserita;
– effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.
Seconda fase: inserimento del codice identificativo
Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, possono accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.
Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno pubblicati sul sito INAIL a partire dal 19 maggio 2016.
TRASPORTI
Limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati. Direttive e calendario 2016.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 22 Dicembre 2015 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 31.12.2015 il Decreto Ministeriale che ha stabilito il calendario e le direttive per le limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati per il 2016. Rimandiamo le aziende interessate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture disponibile all’interno del portale associativo.